Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle, leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sono  riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 10 giugno 2005 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
Assunzione  e  mantenimento in servizio di personale della Polizia di
                                Stato

  1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  dopo  le  parole: «Nell'ambito delle procedure e nei
limiti  di  autorizzazione  all'assunzione  di  cui  al  comma  96 e'
prioritariamente  considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte
le  seguenti:  «degli  addetti  a  compiti di sicurezza pubblica e di
difesa  nazionale,  ((  di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e
vigilanza  antincendio,  ))  nonche»; conseguentemente, la lettera h)
del medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente: «h) dei vincitori
di  concorsi  banditi  per  le  esigenze  di  personale  civile degli
arsenali   della   Marina   militare   ed  espletati  alla  data  del
30 settembre 2004».
  2.  Relativamente  alle  assunzioni  per  le  esigenze di sicurezza
pubblica  di  cui  al  comma  1,  da  effettuarsi  nell'anno 2005, e'
assicurata  la  precedenza  ai  volontari  in ferma breve delle Forze
armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie
per  l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative
ai bandi di concorso emanati ai sensi del (( regolamento di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
  3.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97,
541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze
connesse  con  la  prevenzione  ed il contrasto del terrorismo, anche
internazionale,  e della criminalita' organizzata e per assicurare la
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, (( entro
il  limite  di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e di 5.885.460
euro  a  decorrere dall'anno 2006, e' autorizzata )) l'assunzione, in
deroga  a  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima
legge  n.  311 del 2004, (( fino a 189 agenti )) ausiliari trattenuti
della  Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente
ausiliario di leva della Polizia di Stato.
  4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3, fatte salve le eventuali
autorizzazioni  alle  assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e
97,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno,
nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  all'articolo 1, comma 548,
lettera  b),  della  medesima  legge  ed entro il limite di spesa di,
17.000.000  di  euro,  puo'  autorizzare l'ulteriore trattenimento in
servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori  del  61°  e  62° corso di allievo agente ausiliario di
leva,  i  quali  ne  facciano  domanda.  Restano  ferme  le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  nonche'  le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi
nono  e  decimo,  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ai fini della
copertura  dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge
23 agosto  2004,  n.  226.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini
della  copertura  dei  posti  di cui agli articoli 17, comma 2, e 18,
comma  2,  lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente  alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e
decimo, della citata legge n. 121 del 1981.
((  4-bis.   Fatte   salve  le  priorita'  di  cui  al  comma  2,  le
autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui al comma 96 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato,
devono  essere  utilizzate  in  modo da assicurare il soddisfacimento
delle  esigenze  prioritarie dell'amministrazione nonche' la graduale
assunzione,  entro l'anno 2008, degli idonei al concorso pubblico per
esami  per  il  conferimento  di  640 posti di allievo vice ispettore
della   Polizia   di  Stato,  indetto  con  decreto  del  capo  della
polizia-direttore  generale  della pubblica sicurezza del 23 novembre
1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3
dell'11 gennaio  2000, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per
l'accesso  alla  qualifica  di  commissario  della  Polizia di Stato,
indetti  ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con
decreti  del  capo  della  polizia-direttore  generale della pubblica
sicurezza  del  5  e del 25 febbraio 2004, pubblicati rispettivamente
nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 13 del 17 febbraio
2004   e   nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero
dell'interno,  supplemento straordinario n. 1/8 del 27 febbraio 2004.
))